Art. 2045 c.c.
Stato di necessita'
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi e' stato costretto dalla necessita' di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato ne' era altrimenti evitabile, al danneggiato e' dovuta un'indennita', la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva