Art. 2047 c.c.Danno cagionato dall'incapace

[1]In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

[2]Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo' condannare l'autore del danno a un'equa indennita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2047 · fonte su Normattiva