Art. 22
[1](Art. 21 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).
[2]Non possono chiedere il risarcimento coloro, i quali sieno stati condannati per alcuni dei reati previsti dagli articoli,104, 105, 106, 107, 108, 110, prima parte, 111,112, 114 del Codice penale comune; 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito; 71, 72, 73, 74, 78 prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.
[3]La Commissione, di cui all'art. 26, potra' altresi' dichiarare decaduto dal diritto medesimo il danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entita' reale del danno.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva