Art. 2076 c.c. — Contratto collettivo annullabile
[1]Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.
[2]La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
[3]La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva