Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Thema decidendum - Ulteriori questioni prospettate dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012, sono inammissibili le ulteriori questioni prospettate nell'atto di costituzione in giudizio del ricorrente nel processo principale, in quanto diverse da quelle proposte nell'ordinanza di rimessione, sia per l'oggetto, che investe disposizioni ulteriori rispetto a quelle censurate dal giudice a quo , sia per i parametri invocati. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, mentre non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011 e n. 86 del 2008 ).
sentenza 35/2021massima n. 43682 Prospettazione della questione incidentale - Chiara identificazione della norma censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012. Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione è identificata con chiarezza la norma censurata.
sentenza 35/2021massima n. 43683 Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte costituzionale alla sola disposizione attinta dalle censure.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012, benché l'ordinanza di rimessione denunci l'intero testo dell'articolo indicato, l'oggetto delle questioni proposte va circoscritto alla sola lett. a ) del comma 1, perché questa è la disposizione che deve essere applicata nel giudizio a quo .
sentenza 35/2021massima n. 43684 Prospettazione della questione incidentale - Rimessione di più questioni - Petitum ricavabile dal tenore della motivazione dell'ordinanza di rimessione - Esiti dello scrutinio prospettati in termini di logica subordinazione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a ) del d.lgs. n. 235 del 2012, il petitum delle questioni, ancorché non indicato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, è ricavabile dal tenore della motivazione, dalla quale si desume che le questioni sono collegate da un rapporto di logica subordinazione, in quanto l'addizione normativa è richiesta per il caso in cui non fosse accolta la domanda, prospettata come prima, di «pronuncia soppressiva» ( id est , totalmente ablativa). Per costante giurisprudenza costituzionale, ben può il rimettente prospettare in termini gradatamente sequenziali, e quindi subordinati, i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come "principale" e "subordinata". ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ).
sentenza 35/2021massima n. 43685 Thema decidendum - Censura dedotta dal ricorrente nel giudizio principale, ma non condivisa dal rimettente - Estraneità alle questioni da esaminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, non appartiene al thema decidendum la censura di invasione della sfera di competenza regionale ex art. 122 Cost, dedotta dal ricorrente nel giudizio principale, ma non condivisa dal rimettente.
sentenza 35/2021massima n. 43686 Prospettazione della questione incidentale - Esplicite ragioni e sostegno della censura - Assenza di dubbi in ordine al parametro costituzionale invocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per erronea e generica indicazione del parametro invocato, nonché per il suo tenore dubitativo - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012. L'ordinanza di rimessione offre esplicite ragioni a sostegno della censura e assume come propri i motivi esposti dal ricorrente nel giudizio principale. Inoltre, nell'invocare un parametro del tutto inconferente, quale l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., il giudice a quo è semplicemente incorso in un lapsus calami , essendo palese che esso intendeva richiamare la lett. h ) dello stesso secondo comma dell'art. 117 Cost.
sentenza 35/2021massima n. 43687 Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Individuazione sulla base del tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, sebbene il rimettente invochi l'art. 3 Prot. addiz. CEDU, omettendo di richiamare esplicitamente l'art. 117, primo comma, Cost., è in riferimento a tale ultima previsione - rispetto alla quale la citata norma convenzionale funge da parametro interposto - che la censura può e deve intendersi effettivamente proposta, come è agevole desumere dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione, in cui è univoco, ancorché implicito, il riferimento a tale parametro costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai principi da questi enunciati. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2021, n. 227 del 2010, n. 170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69 del 1999 e n. 99 del 1997 ).
sentenza 35/2021massima n. 43688 Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Possibilità, per il giudice, di valutare la proporzionalità tra il fatto oggetto di condanna e la sospensione - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 117 e 122 Cost. e al principio di leale collaborazione - dell'art. 8, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle cariche regionali come automatica conseguenza della condanna penale non definitiva per determinati reati, precludendo al giudice chiamato a pronunciarsi sul provvedimento sospensivo di valutare in concreto la proporzionalità tra i fatti oggetto di condanna e la stessa sospensione. Il nucleo essenziale della disciplina censurata è riconducibile alla materia di competenza statale esclusiva dell'ordine pubblico e sicurezza, che presenta carattere prevalente pur quando essa interferisca con la competenza regionale ex art. 122, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 118 del 2013, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 288 del 1993, n. 218 del 1993 e n. 407 del 1992 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze e, qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali, tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del 2014, n. 118 del 2013, n. 237 del 2009, n. 352 del 2008, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008 e n. 288 del 1993 ).
sentenza 35/2021massima n. 43689 Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Possibilità, per il giudice, di valutare la proporzionalità tra il fatto oggetto di condanna e la sospensione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei limiti convenzionali alle restrizioni dell'elettorato passivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 8, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle cariche regionali come automatica conseguenza della condanna penale non definitiva per determinati reati, precludendo al giudice chiamato a pronunciarsi sul provvedimento sospensivo di valutare in concreto la proporzionalità tra i fatti oggetto di condanna e la stessa sospensione. Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, non è affatto necessario che l'applicazione in concreto delle misure restrittive del diritto di voto avvenga attraverso un provvedimento giurisdizionale, potendo scegliere gli Stati contraenti, in alternativa, di "incorporare" la valutazione del carattere proporzionale della misura nel testo delle loro leggi, con la precisa definizione, direttamente in esse, delle circostanze in cui la misura stessa può essere applicata, spettando poi alla medesima Corte stabilire se il risultato sia stato raggiunto, e se, in generale, la soluzione regolativa prescelta ovvero, nell'altro caso, la decisione giudiziale, siano conformi all'art. 3 Prot. addiz. CEDU. Tenuto conto di tale ampio margine di apprezzamento riconosciuto al legislatore nazionale nella disciplina del diritto di elettorato passivo, si deve ritenere che la concreta regolazione della misura della sospensione cautelare contenuta nella norma censurata operi - per la platea delimitata di soggetti ai quali si applica, per la temporaneità e la gradualità dei suoi effetti, per la legittimità dei suoi fini e per la sua adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze cautelari perseguite - un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e in ogni caso non presenti sintomi di arbitrarietà tali da determinarne il contrasto con il parametro convenzionale indicato, come interpretato dalla Corte EDU. Secondo il costante orientamento costituzionale, le misure dell'incandidabilità, della decadenza e della sospensione dalle cariche elettive previste nel d.lgs. n. 235 del 2012, ancorché collegate alla commissione di un illecito, non hanno carattere sanzionatorio e rappresentano solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche pubbliche considerate. La sospensione dalla carica, in particolare, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio e costituisce, per la sua natura provvisoria, misura sicuramente cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015 ).
sentenza 35/2021massima n. 43709 Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Indicazione di sufficienti elementi nell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in quanto prevede nei confronti dei consiglieri regionali, discriminandoli dai parlamentari, la sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati. L'attestazione dell'avvenuta condanna in primo grado di un consigliere regionale per uno dei reati "ostativi" (in specie, peculato) e il riferimento al conseguente provvedimento sospensivo - contenuti nell'ordinanza di rimessione - costituiscono sufficiente motivazione della rilevanza. ( Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015 ).
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciata disparità di trattamento normativo rispetto ai parlamentari nazionali ed europei - Immotivata evocazione di parametri relativi alla delega legislativa - Inammissibilità della questione ad essi riferita.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli - sotto il profilo della disparità di trattamento normativo fra consiglieri regionali e parlamentari - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza argomentando esclusivamente sulla irragionevolezza della disparità di trattamento derivante dalla previsione, solo per i consiglieri regionali, della sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati, senza spiegare le ragioni dell'asserita violazione dei parametri riguardanti l'esercizio della delega legislativa. ( Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015 ).
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua dell'interpretazione data alla norma delegante con precedente pronuncia di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto la prevista sospensione dalla carica di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni reati violerebbe il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. Analoga questione è già stata rigettata attraverso un'interpretazione del citato comma 64, lett. m), fondata - in assenza di risultanze univoche dei lavori preparatori - su argomenti sia testuali che logico-sistematici, alla cui stregua il periodo che segue "decadenza di diritto" (cioè, "dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica") si riferisce solo alla decadenza e non alla sospensione, con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 276 del 2016 ).
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione attinta dalle censure.
L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli censurando - per disparità di trattamento rispetto ai parlamentari - la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, può essere limitato al solo art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che tale sospensione prevede, nessuna doglianza essendo invece riferita all'art. 7, comma 1, lett, c), del d.lgs. n. 235 del 2012 (erroneamente indicato dal rimettente come art. 7, comma 1, lett. c, della legge n. 190 del 2012), che elenca i reati ostativi alla candidabilità alle elezioni regionali ed al quale l'art. 8, comma 1, lett. a), fa richiamo.
Riguarda ancheart. 7 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciata irragionevole disparità di trattamento normativo rispetto ai parlamentari nazionali ed europei (ai quali la sospensione non si applica) - Esclusione - Non comparabilità delle posizioni poste a raffronto e ragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento normativo fra consiglieri regionali e parlamentari, derivante dalla previsione, solo per i primi, della sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati. Ne può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere la sospensione con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali, poiché tale scelta si fonda su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata trovano le loro principali manifestazioni nel tessuto istituzionale locale. Nemmeno l'esercizio di funzioni legislative da parte dei consigli regionali fa venir meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento e l'oggettiva differenza, per molti e decisivi aspetti, della condizione dei componenti dei due organi legislativi. La finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può anzi giustificare un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione inflitte ai consiglieri regionali, dal momento che parte delle funzioni da essi svolte ha natura amministrativa. ( Precedenti citati: sentenza n. 407 del 1992, sulla non comparabilità delle posizioni dei titolari di cariche elettive nazionali e non nazionali, derivante dalla diversità del rispettivo livello istituzionale e funzionale; sentenza n. 276 del 2016, sulla non irragionevolezza della mancata previsione, ai fini della sospensione dalla carica dei consiglieri regionali, della soglia di pena stabilita per l'incandidabilità dei parlamentari nazionali ed europei ). Il Parlamento è sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, che imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2002 ). La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può rischiare di minarne l'immagine e la credibilità e di inquinarne l'azione in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito. ( Precedente specifico: sentenza n. 276 del 2016. Precedente citato: sentenza n. 236 del 2015, sul rischio che i reati che offendono la p.a. ne compromettano l'immagine e ne inquinino l'azione ).
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Soggetti il cui intervento nel giudizio a quo è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione - Difetto della qualità di parti del medesimo giudizio - Inammissibilità dell'atto di costituzione nel giudizio incidentale.
È dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"). Tali soggetti non sono legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale come parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento nel processo principale è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione. In base agli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991, ordinanze allegate alle sentenze n. 236 del 2015 e n. 24 del 2015 ) .
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Thema decidendum - Profili di incostituzionalità sollevati dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), sono inammissibili - in quanto non sollevati dai giudici rimettenti - i profili di illegittimità costituzionale concernenti (in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma 64, lett. h, della legge n. 190 del 2012) la mancata previsione della durata dell'incandidabilità per le cariche elettive regionali, la mancata previsione della sospensione per le cariche nazionali ed europee, e la previsione della sospensione dalle cariche regionali e locali in caso di abuso d'ufficio. Tali profili, dedotti dalle parti [costituite davanti alla Corte], non sono presenti nelle ordinanze di rimessione. Per costante giurisprudenza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedenti citati, sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008 ).
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Vicende del giudizio a quo successive alla rimessione - Mera sospensione del giudizio di merito da parte dello stesso giudice che aveva sollevato questione di costituzionalità in sede cautelare - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli, in sede cautelare, avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sulla circostanza che lo stesso rimettente si è limitato con successiva ordinanza a sospendere il giudizio di merito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, senza sollevare la questione. Ai sensi dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le vicende successive del giudizio a quo sono irrilevanti; il Tribunale, inoltre, non ha fatto altro che ribadire la sospensione già disposta in sede cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 154 del 2013, n. 120 del 2013 e n. 274 del 2011 ) .
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma delegante - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurati dalla Corte d'appello di Bari e dai Tribunali di Napoli e di Messina - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, prevedendo la sospensione dalle cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, violerebbero il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. A differenza di altri criteri direttivi, che esprimono univocamente una volontà innovativa del regime previgente, il comma 64, lett. m), non menziona affatto l'eliminazione della sospensione cautelare e della decadenza dalle cariche elettive, onde la sua formulazione letterale è compatibile con un'interpretazione che tenga ferma, per le cariche elettive, la sospensione cautelare e la decadenza, rispettivamente prima e dopo il passaggio in giudicato della condanna per reati ostativi. Tale interpretazione è confermata da argomenti sia testuali (tra cui, l'indicazione, nella legge delega, dell'oggetto del decreto delegato come "testo unico" di "riordino" e "armonizzazione della normativa vigente"), sia logico-sistematici (risultando, tra l'altro, contrario alla finalità generale della legge delega e a quella del comma 64 un arretramento degli strumenti di prevenzione dell'illegalità nella p.a.); né può ritenersi contraddetta dai lavori preparatori della legge n. 190, i quali non forniscono indizi univoci. L'art. 1, comma 64, lett. m), l. n. 190 del 2012 è pertanto da interpretare nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione (affidata, invece, alla disciplina delegata di riordino), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 407 del 1992, sullo scopo dell'originaria disciplina in tema di incandidabilità, decadenza e sospensione dalle cariche politiche; sentenza n. 141 del 1996, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevedeva l'incandidabilità prima della condanna definitiva; sentenze n. 236 del 2015, n. 118 del 2013, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992, sulla legittimità dell'istituto della sospensione cautelare dalle cariche politiche ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la stessa si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 50 del 2014, n. 134 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 341 del 2007, n. 425 del 2000 e n. 163 del 2000 ). In assenza di chiara e univoca formulazione dei principi e criteri direttivi, se l'obiettivo della delega legislativa è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, la conseguenza è che i principi sono quelli già posti dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 341 del 2007 e n. 53 del 2005 ).
Riguarda ancheart. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche se la condanna sia precedente alla candidatura - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma delegante - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, non limitando la sospensione dalla carica elettiva regionale alle condanne successive alla candidatura, violerebbe il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012. Posto che tale criterio direttivo va interpretato nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione dalla carica, lo stesso deve dirsi per il requisito temporale relativo alla condanna ("successiva alla candidatura"), previsto dal medesimo comma 64, lett. m), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega.
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle pene - Insussistenza, non avendo la sospensione carattere di misura punitiva - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. Il principio di irretroattività valido per le pene e per le misure amministrative di carattere punitivo-afflittivo non è predicabile nei confronti delle disposizioni censurate, per il carattere non punitivo di quanto in esse previsto. Deve infatti escludersi che le misure della incandidabilità, della decadenza e della sospensione abbiano carattere sanzionatorio, rappresentando esse solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate. La sospensione dalla carica, in particolare, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio e, trattandosi di sospensione, costituisce misura sicuramente cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015, n. 25 del 2002, n. 206 del 1999 e n. 295 del 1994 ). Anche con riguardo alle misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste l'esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse. ( Precedente citato: sentenza n. 447 del 1988 ). La necessità che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire risulta pur sempre ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 78 del 1967 ). Il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto è desumibile anche dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale - data l'ampiezza della sua formulazione ("Nessuno può essere punito...") - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010 ).
Riguarda ancheart. 7 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)art. 11 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)