Art. 2080 c.c. — Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva