Art. 2104 c.c.
Diligenza del prestatore di lavoro
[1]Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
[2]Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva