Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Diritto di sciopero - Potere del datore di lavoro di adottare misure idonee a limitare i danni economici derivanti dall'astensione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto carattere antisindacale alle disposizioni organizzative con le quali il datore di lavoro aveva imposto, da un lato, adempimenti anteriori all'inizio dello sciopero, da osservarsi a pena di sanzione disciplinare, che comprimevano la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire all'astensione sino all'inizio della medesima, e dall'altro, ulteriori incombenti, successivi all'inizio dello sciopero, che finivano per imporre agli aderenti lo svolgimento di un'attività lavorativa senza retribuzione).
Cass. civ. n. 29740/2025Sez. LRv. 677004-01
Riguarda ancheart. 40 Costituzioneart. 41 Costituzione
Precedenti: 670446-01, 636061-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente assente per malattia - Svolgimento di attività extra-lavorative - Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - Configurabilità - Valutazione ex ante - Contenuto - Fattispecie.
Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).
Cass. civ. n. 11154/2025Sez. LRv. 675257-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 2105 Codice civileart. 2110 Codice civileart. 2119 Codice civile
Precedenti: 650900-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Legittimità - Condizioni - Sollecitazione all'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo - Rilevanza - Fattispecie.
L'esercizio del diritto di critica verso il datore di lavoro è legittimo se il dipendente - anche sollecitando l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo datoriale al fine di evitare conflittualità tra le diverse realtà operanti nei luoghi di lavoro - si limita a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare, con dolo o colpa grave, il limite della verità oggettiva, ricorrendo a modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore o del superiore gerarchico e non determinare pregiudizi per l'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto di rilievo disciplinare le espressioni contenute nelle e- mail con le quali un lavoratore aveva criticato le modalità di attuazione dei protocolli anti-Covid da parte dell'amministratore delegato della società datrice di lavoro, senza previamente verificare il superamento del limite di continenza formale e la rispondenza dei toni accesi usati, piuttosto che all'offesa gratuita, alla volontà di sollecitare controlli sul rispetto di detti protocolli).
Cass. civ. n. 10864/2025Sez. LRv. 675252-01
Riguarda ancheart. 2086 Codice civileart. 1 Statuto dei lavoratoriart. 21 Costituzione
Precedenti: 641460-01, 673782-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA Diritto ai permessi ex art. 33 l. n. 104 del 1992 - Utilizzo per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Accertamento dell'abuso per mezzo di agenzie investigative - Liceità - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO In genere. 109 <!-- pag. 110 --> · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.
L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).
Cass. civ. n. 2157/2025Sez. LRv. 673673-01
Riguarda ancheart. 2109 Codice civileart. 33 Legge 104art. 2 Statuto dei lavoratoriart. 3 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 649245-01, 673569-01, 672590-01, 629666-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).