Casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dovuti a cause transitorie e indipendenti dalla volontà delle parti, formano oggetto degli articoli 2110 e 2111, per quanto riguarda particolarmente le infermità e il richiamo alle armi del prestatore di lavoro. Secondo i principi già prevalsi nelle leggi speciali e nelle norme corporative, viene conservato, in detti casi, al prestatore di lavoro almeno in parte il trattamento che gli spetta in base al rapporto di lavoro; il che significa che il rischio della sospensione rimane, entro certi limiti, addossato all'imprenditore, salvo naturalmente il caso del servizio di leva, di cui al primo comma dell'art. 2111, che risolve senz'altro il rapporto di lavoro, ove diversamente non dispongano le norme corporative. Al di là di questi limiti una congrua tutela dei lavoratori non può essere raggiunta che mediante adeguate forme di previdenza e di assistenza, delle quali l'art. 2110 fa cenno. Se poi dai due casi previsti, dell'infermità e del richiamo alle armi, sia possibile risalire a un principio più generale, per cui, almeno negli stessi limiti di cui sopra, il rischio di ogni sospensione del lavoro, sempre che sia indipendente dalla volontà del prestatore di lavoro ed anche se derivi da forza maggiore, che paralizzi temporaneamente in tutto o in parte l'attività dell'impresa, debba essere sopportato, anche ai fini della decorrenza dei salari, dall'imprenditore, è questione che, sulla scorta dei principi desumibili dagli articoli 2110 e 2111, può essere opportunamente risoluta dalle norme corporative, con quella maggiore elasticità e adattabilità alle esigenze di ogni ramo di produzione, che sono ad esse caratteristiche.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 853