L'art. 2113 risolve il grave e dibattuto problema della validità o meno delle rinuncie e delle transazioni fatte dal prestatore di lavoro. La sanzione dell'invalidità è stata contenuta entro ragionevoli limiti, in relazione alla natura del diritto rinunciato o transatto, salvo il caso di transazioni avvenute con le dovute garanzie sindacali e processuali, ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile. Si è inoltre eliminata la discutibile distinzione, invalsa nella giurisprudenza, fra il tempo anteriore e quello posteriore alla cessazione del rapporto, riconoscendo l'invalidità in ogni caso, sempre, beninteso, che si tratti di un diritto derivante da disposizioni inderogabili di legge o da norme corporative. Infine ad evitare il protrarsi di situazioni incerte e ad escludere ogni malizioso comportamento dilatorio, si è sottoposta l'impugnazione a un breve termine di decadenza, che però, decorrendo in ogni caso dopo la cessazione del rapporto, presuppone sempre che il prestatore di lavoro abbia ricuperato la sua piena libertà d'azione e si sia sottratto a ogni influsso derivante dal suo stato di dipendenza. DELLA PREVIDENZA E DELL'ASSISTENZA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 855
Gli articoli 2114-2117 contengono norme di collegamento tra il codice e la legislazione speciale in materia di previdenza e di assistenza a favore dei prestatori di lavoro, nella quale hanno trovato progressiva applicazione i principi posti dalla Carta del lavoro. Perfezionate le provvidenze sancite dalle passate legislazioni per i tipici casi dell'infortunio, della disoccupazione, della invalidità e della morte, nuove e più ampie provvidenze sono state disposte per altri eventi della vita del prestatore di lavoro, quali la malattia, sia generica sia professionale - particolarmente la tubercolosi -, il matrimonio e la procreazione, la sospensione della normale attività lavorativa per richiamo alle armi, mentre l'istituzione degli assegni familiari ha reso possibile l'adeguamento delle retribuzioni ai maggiori oneri derivanti al prestatore di lavoro dalla creazione di una propria famiglia o dall'adempimento di naturali doveri verso la famiglia d'origine. La vasta e complessa legislazione speciale, che si è andata gradatamente formando in materia, ha cercato soprattutto attraverso i contratti collettivi, di rendere aderenti le provvidenze alle necessità delle varie categorie di prestatori di lavoro: ad essa e alle norme corporative l'art. 2114 lascia la cura di determinare «i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie», nonchè le contribuzioni e le prestazioni relative. Si è voluto tuttavia nei successivi articoli 2115 e 2116 fissare alcune norme generali, che in parte accolgono regole già esistenti nella legislazione speciale, e in parte consolidano l'orientamento evolutivo della giurisprudenza. La contribuzione, normalmente paritetica, alle istituzioni previdenziali e assistenziali, sia dell'imprenditore sia del prestatore di lavoro, già adombrata nella dich. XXVI della Carta del lavoro e sancita nel primo comma dell'art. 2115, che fa salve le diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, è un principio al quale raramente conviene derogare, perchè, mentre elimina ogni disagio morale per le categorie lavoratrici, che concorrono con il loro sacrificio ad assicurarsi il beneficio delle prestazioni, garantisce un'equa ripartizione degli oneri previdenziali, e rende evidente lo spirito di collaborazione che è alla base dell'ordinamento corporativo. Occorre tuttavia, nei casi in cui sia posta a carico del prestatore di lavoro una parte del contributo, rendere agevole l'esazione di esso da parte degli enti che gestiscono le varie forme di previdenza e di assistenza, ai quali non gioverebbe il dover ritenere e perseguire come debitori di parte dei contributi i singoli prestatori di lavoro. A tal fine il secondo comma dell'art. 2115, sulle orme di quanto è già sancito nelle leggi speciali, concentra nella persona dell'imprenditore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, verso il quale tuttavia l'imprenditore potrà rivalersi nei modi previsti dalla legislazione speciale (normalmente con la facoltà di trattenere sulla retribuzione la quota di contributo a carico del prestatore di lavoro). Con tale sistema, che pone di fronte all'ente di previdenza un unico debitore ed unifica quindi sostanzialmente il debito per contributi, quanti siano i prestatori di lavoro e le forme di previdenza gestite da uno stesso ente, le operazioni di riscossione risultano grandemente semplificate. Il terzo comma dell'art. 2115, in relazione al carattere di ordine pubblico delle norme regolatrici in materia di previdenza e di assistenza, commina la nullità di ogni patto con il quale si tenti di eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza e tutela in ogni circostanza il diritto del prestatore di lavoro alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Grande rilievo ha poi il problema se al prestatore di lavoro spettino le prestazioni previdenziali quando l'imprenditore, unico debitore dei contributi, non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e di assistenza: chè in tal caso, mentre si deve da un lato impedire che il diritto del prestatore di lavoro sia menomato o irrimediabilmente leso per il fatto dell'imprenditore (soprattutto quando il prestatore di lavoro abbia regolarmente adempiuto i suoi obblighi), occorre dall'altro lato salvaguardare l'interesse delle istituzioni previdenziali e assistenziali, il cui equilibrio finanziario riposa su una correlazione fra contributi riscossi e prestazioni da erogare, fissata preventivamente in base a rigorosi calcoli attuariali. Il sistema adottato nel primo comma dell'art. 2116 tende a contemperare le due opposte esigenze, in quanto consacra, in linea di principio, sulla scorta di cospicui precedenti legislativi, il diritto del prestatore di lavoro ad ottenere le prestazioni anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi, lasciando tuttavia alle leggi speciali e alle norme corporative stabilire eccezioni a tale regola, quando l'interesse dell'ente o una particolare forma di previdenza lo esiga. L'eccezione è implicita nei casi in cui per una serie di prestazioni erogate da un unico ente, che gestisce diverse forme di previdenza, sia stabilito che alcune soltanto di esse sono dovute anche quando non siano stati versati i contributi: come è, ad esempio, per le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la disoccupazione, la tubercolosi e la nuzialità e la natalità, in contrapposto alle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, erogate dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Anche nel caso, tuttavia, in cui l'ente di previdenza non sia tenuto alla corresponsione delle prestazioni, per mancata o irregolare contribuzione, il prestatore di lavoro non è lasciato senza tutela, poichè il comma secondo dell'art. 2116, codificando una larga tendenza giurisprudenziale, riconosce il diritto del prestatore di lavoro ad ottenere in ogni caso (anche nel caso, ad esempio, d'intervenuta prescrizione dei contributi) il risarcimento del danno dall'imprenditore. Sempre sulla linea di una efficace difesa dei diritti dei prestatori di lavoro, l'art. 2117, vietando che si esperiscano azioni esecutive da parte di creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro sui fondi speciali costituiti presso l'impresa per i fini di previdenza e di assistenza, tende a garantire l'effettivo conseguimento degli scopi, a cui tali fondi sono destinati. DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 856