Art. 2115 c.c.
Contribuzioni
[1]Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
[2]L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
[3]E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva