Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Costituzione di rendita vitalizia - Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica - Art. 13, comma 5, prima parte della l. n. 1338 del 1962 - Natura - Litisconsorzio necessario dell’Inps - Sussistenza.
L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 33461/2025Sez. LRv. 677153-01
Riguarda ancheart. 13 legge 1338/1962art. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 669765-03, 658831-01, 607443-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982 - Diritto del lavoratore - Presupposti - Adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore - Esclusione - Fondamento.
In tema di Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, il diritto del lavoratore non è condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né è escluso laddove quest'ultima sia prescritta, in mancanza di un'espressa disposizione (quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti) che limiti il principio di automaticità sancito dall'art. 2116 c.c., alla stregua della funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, che l'ordinamento comunitario (art. 5 della direttiva n. 80/987/CEE e art. 5 della successiva direttiva 2008/94/CE) attribuisce al Fondo in discorso.
Cass. civ. n. 24807/2025Sez. LRv. 676586-01
Riguarda ancheart. 2 legge 297/1982
Precedenti: 644707-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore - Differenze. 25 <!-- pag. 26 --> In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Cass. civ. n. 22802/2025Sez. URv. 675778-01
Riguarda ancheart. 13 legge 1338/1962art. 30 legge 203/2024art. 2935 Codice civileart. 2946 Codice civile
Precedenti: 645314-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento dei contributi a suo carico - Insinuazione al passivo del lavoratore - Esclusione - Quote contributive a carico del lavoratore non versate dal datore all’INPS - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 10084/2025Sez. LRv. 674783-01
Riguarda ancheart. 2115 Codice civileart. 2751 Codice civile
Precedenti: 642657-01, 654506-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria - Omesso versamento delle quote di TFR - Natura retributiva - Richiamo, ex art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 alle norme in tema di contributi - Significato. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale. 263 <!-- pag. 264 -->
Cass. civ. n. 10082/2025Sez. LRv. 674794-02
Riguarda ancheart. 2120 Codice civileart. 1 legge 296/2006art. 2946 Codice civileart. 2948 Codice civileart. 2554 Codice civileart. 2751 Codice civile
Precedenti: 642657-01, 655510-01
EMIGRAZIONE - TUTELA DEL LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO Accordo di Washington del 23 maggio 1973 in materia di sicurezza sociale - Tutela previdenziale secondo l'ordinamento italiano - Sussistenza - Riferimento ex art. 7 al lavoro svolto alle dipendenze di impresa controllata da impresa italiana - Significato. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE In genere.
L'art. 7, comma 3, della l. n. 86 del 1975, di recepimento della Convenzione di Washington tra Italia e U.S.A. in materia di sicurezza sociale, nel prevedere che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana è coperto dalla legislazione italiana, nulla immuta rispetto alla previsione di ordine generale dell'art. 2115 c.c., secondo la quale il datore di lavoro è il responsabile dell'obbligo contributivo, poiché il riferimento al lavoro alle dipendenze di impresa "controllata da un'impresa italiana" rileva quale mero presupposto di fatto per l'applicazione della legge italiana e non anche per identificare un diverso titolare degli obblighi di natura contributiva e risarcitoria.
Cass. civ. n. 1328/2025Sez. LRv. 673622-01
Riguarda ancheart. 2115 Codice civileart. 7 legge 86/1975
Precedenti: 664866-01, 510322-01
Trattamento di fine rapporto - Quota da versare al Fondo di Tesoreria INPS ex art. 1, commi 755 e ss., della l. n. 296 del 2006 - Natura retributiva o contributiva - Conseguenze.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già oggetto di contrasto tra le sezioni semplici, inerente la natura - retributiva o contributiva - della quota del trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 755 ss., della l. n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare. La questione anzidetta è stata ritenuta altresì di particolare importanza, in ragione degli effetti che la sua definizione, nell’uno o nell’altro senso, può produrre in numerosi ambiti applicativi, ed in particolare: ai fini della risoluzione della questione, oggetto di ricorso, avente ad oggetto la possibilità di un contemporaneo intervento sia del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia di cui alla l. n. 287 del 1982, in caso mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale; in ordine all’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. e del conseguente regime prescrizionale proprio dell’obbligazione contributiva.
Cass. civ. n. 25175/2025Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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PRESCRIZIONE E DECADENZA - Rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione in danno del lavoratore - Decorrenza - Individuazione - Questione.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della seguente questione che si presenta di massima di particolare importanza: se, nella rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, il dies a quo della prescrizione in danno del lavoratore debba essere individuato nella data di prescrizione dei contributi o, invece, in quella in cui matura il danno di cui all’art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l’evento protetto, l’ente previdenziale non paga la prestazione pensionistica in conseguenza dell’omissione contributiva.
Cass. civ. n. 13229/2024Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).