Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Natura retributiva - IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico - Traslazione a carico dei dipendenti - Esclusione. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.
I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 267 <!-- pag. 268 --> 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.
Cass. civ. n. 10402/2025Sez. LRv. 674797-01
Riguarda ancheart. 1 legge 266/2005art. 9 d.l. 90/2014art. 1 legge 114/2014
Precedenti: 665116-01, 662367-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni dell'INPS - Compensi - Oneri riflessi ed IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Traslazione dell'IRAP a carico dei dipendenti - Esclusione - Possibilità di far gravare l'IRAP sul fondo per la retribuzione accessoria - Limiti. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.
I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 166 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale può accantonare tale imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse complessive ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
Cass. civ. n. 10404/2025Sez. LRv. 674758-03
Riguarda ancheart. 30 d.P.R. 411/1976art. 1 legge 266/2005art. 9 d.l. 90/2014
Precedenti: 665116-01, 662367-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni dell'INPS - Compensi professionali - Versamento dell'IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico 269 <!-- pag. 270 --> - Fondamento - Traslazione dell'onere a carico dei dipendenti - Esclusione - Rilevanza a tal fine della normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci - Esclusione - Natura contrattuale dell'azione di pagamento - Sussistenza - Onere della prova a carico del dipendente - Contenuto. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.
I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, sono una componente della retribuzione di tali dipendenti e pertanto spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico del datore di lavoro, il quale non può farla gravare su di essi né in via diretta (applicando una ritenuta) né in via indiretta (riducendo a monte e in proporzione le risorse che, in base alle fonti anzidette, sono specificamente destinate a titolo di compensi professionali), e neanche opponendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la cui violazione non può paralizzare l'azione contrattuale di adempimento esercitata dal lavoratore medesimo, in relazione alla quale quest'ultimo deve solo provare la fonte del proprio diritto e dedurre l'inadempimento del datore di lavoro.
Cass. civ. n. 10404/2025Sez. LRv. 674758-01
Riguarda ancheart. 30 d.P.R. 411/1976art. 1 legge 266/2005art. 9 d.l. 90/2014
Precedenti: 665116-01, 662367-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Oneri riflessi ed IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Datore di lavoro pubblico - Traslazione dell'IRAP a carico dei dipendenti - Esclusione - Possibilità di far gravare l'IRAP sul fondo per la retribuzione accessoria - Limiti. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.
I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla al dipendente e può accantonarla sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
Cass. civ. n. 10402/2025Sez. LRv. 674797-03
Riguarda ancheart. 1 legge 266/2005art. 9 d.l. 90/2014art. 1 legge 114/2014
Precedenti: 665116-01, 662367-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale - Derogabilità in peius ad opera di quella aziendale - Esclusione - Fondamento.
La contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in peius al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n.389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c.
Cass. civ. n. 9952/2025Sez. LRv. 674754-01
Riguarda ancheart. 38 Costituzioneart. 1 d.l. 338/1989
Precedenti: 661647-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento dei contributi a suo carico - Insinuazione al passivo del lavoratore - Esclusione - Quote contributive a carico del lavoratore non versate dal datore all’INPS - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 10084/2025Sez. LRv. 674783-01
Riguarda ancheart. 2116 Codice civileart. 2751 Codice civile
Precedenti: 642657-01, 654506-01
EMIGRAZIONE - TUTELA DEL LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO Accordo di Washington del 23 maggio 1973 in materia di sicurezza sociale - Tutela previdenziale secondo l'ordinamento italiano - Sussistenza - Riferimento ex art. 7 al lavoro svolto alle dipendenze di impresa controllata da impresa italiana - Significato. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE In genere.
L'art. 7, comma 3, della l. n. 86 del 1975, di recepimento della Convenzione di Washington tra Italia e U.S.A. in materia di sicurezza sociale, nel prevedere che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana è coperto dalla legislazione italiana, nulla immuta rispetto alla previsione di ordine generale dell'art. 2115 c.c., secondo la quale il datore di lavoro è il responsabile dell'obbligo contributivo, poiché il riferimento al lavoro alle dipendenze di impresa "controllata da un'impresa italiana" rileva quale mero presupposto di fatto per l'applicazione della legge italiana e non anche per identificare un diverso titolare degli obblighi di natura contributiva e risarcitoria.
Cass. civ. n. 1328/2025Sez. LRv. 673622-01
Riguarda ancheart. 2116 Codice civileart. 7 legge 86/1975
Precedenti: 664866-01, 510322-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).