Sono da ultimo raggruppate alcune norme dirette a estendere, per quanto di ragione, la disciplina del lavoro subordinato a vari casi speciali, in cui fanno difetto talune delle condizioni normali del rapporto di lavoro. In primo luogo, e anche in considerazione dei particolari casi di invalidità previsti dalle disposizioni di questa sezione, è parso opportuno stabilire (art. 2126) che in ogni caso la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Tale norma si giustifica, da una parte, per l'irrevocabilità degli effetti determinati dall'attuazione del rapporto di lavoro, dall'altra parte e sopratutto per l'esigenza di tutelare le legittime aspettative dei prestatori di lavoro col permettere ad essi di realizzare i benefici inerenti al lavoro compiuto, tanto se tali benefici siano attribuiti direttamente dalla legge o dalle norme corporative, quanto se dipendano esclusivamente dal contratto nullo o annullato. Si è solo logicamente eccettuato il caso che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa, di cui non può non essere compartecipe e quindi corresponsabile il prestatore di lavoro. Inoltre, risolvendo una questione controversa secondo l'indirizzo giustamente prevalso in giurisprudenza, si è nel secondo comma dell'art. 2126 fatto sempre salvo il diritto alla retribuzione quando il lavoro è stato prestato in contrasto con una norma imperativa, che sia ispirata solo dall'intento di proteggere il prestatore di lavoro, come per es. nel caso della limitazione di orario, del riposo settimanale, ecc. L'art. 2127 è rivolto ad eliminare la possibilità che l'imprenditore tenti di sottrarsi alle conseguenze dell'assunzione diretta dei prestatori di lavoro, ricorrendo all'espediente di farli assumere, dipendere e retribuire da propri cottimisti. Onde la ragione del divieto sancito nell'articolo stesso e la conseguenza, ove il divieto sia violato, di ritenere i prestatori di lavoro assunti dal cottimista come dipendenti dall'imprenditore. Il lavoro a domicilio, se pure non presenta tutti gli estremi del lavoro subordinato, va protetto sulla base dei principi che regolano quest'ultimo. È questa una esigenza che si è imposta da tempo nelle legislazioni di tutti i paesi civili e che la dich. XXI della Carta del lavoro già tenne presente con lo estendere anche al lavoro a domicilio l'applicazione dei contratti collettivi. L'art. 2128 si uniforma a tale indirizzo per quanto riguarda la disciplina dettata nel codice, salvo naturalmente il caso che essa non sia compatibile con la speciale natura del rapporto. Quanto ai dipendenti degli enti pubblici, ove la loro posizione non sia regolata da leggi o da regolamenti speciali, non vi è ragione di sottrarli alla disciplina di diritto comune dei rapporti di lavoro, e in questo senso dispone l'art. 2129, salvo quanto già osservato a proposito dell'art. 2068 per il regolamento del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo. DEL TIROCINIO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 861