Art. 2132 c.c. — Istruzione professionale
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialita' professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva