Art. 2133 c.c.
Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non e' obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva