Art. 215 c.c. — Separazione dei beni
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Non e' permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorche' quella degli utili e degli acquisti. Tale comunione puo' essere stabilita anche se v'e' costituzione di dote, ferma in ogni caso l'inalterabilita' delle precedenti convenzioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva