Art. 215 c.c. — Separazione dei beni
((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - REGIME - SEPARAZIONE DEI BENI - COD. CIV., ART. 215 - MANCATA PREVISIONE DI PRESUNZIONE DELLA COMUNIONE INCIDENTALE DEGLI ACQUISTI - CONTRASTO CON L'ART. 29 COST. - INSUSSISTENZA - ELIMINAZIONE DI LACUNE E RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Se e' indubbio che il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art. 29 Cost., esige che ad esso si adegui e si informi anche il regime positivo dei rapporti patrimoniali e che la disciplina risultante dalla disposizione di cui all'art. 215 cod. civ. puo' dar luogo a situazioni di inadeguata tutela giuridica (per la mancata previsione di un regime patrimoniale che tenga conto dei diritti di una donna che abbia dedicato la sua attivita' esclusivamente all'adempimento dei doveri di moglie e di madre), e' non meno incontestabile che il potere di ovviare a tali inconvenienti e di colmare tali lacune, per le complesse e radicali riforme ed i necessari adattamenti del sistema, che cio' comporta, spetta esclusivamente al legislatore. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 cit. (il quale non prevede che la comunione incidentale degli acquisti dei beni sia presunta tra i coniugi), sollevata - in riferimento all'art. 29 Cost. - in base alla considerazione che la moglie non esplicante un'attivita' professionale autonoma sarebbe priva di una tutela adeguata poiche', ove non sia stata espressamente stipulata - nelle forme previste dall'art. 162 cod. civ. - la comunione dei beni, essa, in caso di separazione personale, si troverebbe nell'impossibilita' di far valere i propri diritti sulla casa coniugale e in genere sui beni acquistati dal marito durante il matrimonio con i proventi del lavoro e del risparmio comune.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BE…
ECLI:IT:COST:1974:187 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 179 — Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio…
Art. 193 — Separazione giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta…
Art. 177 — Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo…
Art. 2647 — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti …
Art. 217 — Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo…
Art. 4 — Coniugi e figli minori 1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice; I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare. b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare
… Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la lettera a) del comma 1 del presente…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Erano sorti dubbi sulla opportunità di mantenere questo istituto, che è praticato solo in poche regioni e tende anzi a cadere in desuetudine. Senonchè è stato considerato che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poichè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare. Per verità, se non era giustificata la riforma proposta dalla Commissione Reale, che aveva esteso la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe neppure opportuno sopprimere un istituto, che può dare felici risultati specialmente per garentire la condizione della moglie di fronte al marito. 131. Era stato suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione nei registri immobiliari dell'acquisto di immobili effettuato dall'uno o dall'altro coniuge durante la comunione, che invece, secondo l'art. 214 del progetto (218 del nuovo testo), era soltanto facoltativa. Non si è creduto opportuno di accogliere la proposta, perchè la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 130
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art215 · fonte su Normattiva