Art. 216 c.c.Fonti del regolamento della comunione

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[1]Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.

[2]In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art216 · fonte su Normattiva