Art. 216 c.c.
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[1]Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.
[2]In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva