Art. 33Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). (( L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). (( L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, puo' determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art33 · fonte su Normattiva