Art. 2172 c.c.
Durata del contratto
[1]Se nel contratto non e' stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.
[2]Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
[3]Se non e' data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva