La soccida con conferimento di pascolo si distingue dalle altre forme di soccida, come si è detto, perchè il soccidante conferisce il pascolo ed il soccidario il bestiame ed il lavoro. Questa essenza del contratto è posta in luce nell'art. 2186 primo comma. Si comprende che tale sostanza economica influisce sulla direzione dell'impresa, che viene riconosciuta al soccidario per la prevalenza della sua prestazione, mentre è conferito al soccidante il solo controllo della gestione. Circa la divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili vale la disposizione dell'art. 2184, relativa alla soccida parziaria. Queste norme essenziali sono integrate da un richiamo generico alle disposizioni dettate per la soccida semplice, in quanto applicabili. USI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 899
In tutta la materia dei contratti di associazione agraria non poteva essere trascurata l'importanza delle consuetudini vigenti nei vari luoghi, anche in relazione al diverso atteggiamento che i diversi tipi di contratto in essi assumono. Pertanto, con una disposizione finale che si riallaccia al principio generale posto dall'art. 1374, ma che riguarda particolarmente la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida (art. 2187), si è ritenuto opportuno richiamare genericamente gli usi, in quanto non dispongano altrimenti la legge, le norme corporative o la convenzione. Dell'impresa commerciale e delle altre imprese soggette a registrazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 900
Come ho precedentemente osservato, il nuovo codice fa seguire allo statuto dell'impresa agricola lo speciale statuto dell'impresa commerciale, categoria comprensiva non solo delle imprese esercitanti un'attività intermediaria, ma altresì delle imprese industriali, bancarie, assicurative, di trasporto e di ogni altra impresa esercitante un'attività ausiliaria delle precedenti. Così facendo il codice non solo si collega alla tradizione italiana del diritto commerciale, ma sopratutto assicura un'adeguata tutela alla funzione commerciale e industriale, la cui importanza è essenziale nella linea di sviluppo della nostra economia. In questo senso lo statuto dell'impresa commerciale viene rafforzato con un organico sistema di pubblicità, quale è posseduto, attraverso il registro del commercio, da tutti i paesi a forte struttura industriale e commerciale. Per quanto il registro del commercio si colleghi alla tradizione delle nostre antiche corporazioni, i pregiudizi liberali avevano impedito che il registro entrasse nel codice di commercio del 1882. Ma quanto questa lacuna fosse lamentata risulta dal fatto che in tutti i progetti di riforma del codice di commercio, del 1921, del 1925, del 1940, l'istituzione del registro di commercio fu sempre univocamente proposta. Il presente codice colma la lacuna, facendo però un passo innanzi rispetto alle legislazioni straniere e ai nostri precedenti progetti, in quanto istituisce un pubblico registro, che ha un campo di applicazione più ampio di quello del registro del commercio: il registro delle imprese. Questo infatti costituisce, nel sistema del presente codice, lo strumento di pubblicità obbligatorio non solo per le imprese commerciali, qualunque ne sia la forma, ma altresì per le imprese non commerciali, quando queste assumono la forma di società, secondo uno dei tipi propri delle società che esercitano un'attività commerciale (società in nome collettivo, in accomandita, per azioni, a responsabilità limitata) o la forma di società cooperative (art. 2200). Si crea così, nel sistema del nuovo codice, la categoria delle imprese soggette a registrazione, che comprende non solo le imprese considerate dalla legge commerciali, in ragione del loro oggetto, ma anche le imprese non commerciali, in ragione della particolare forma sociale che sia da esse volontariamente assunta.