Art. 2187 c.c.
Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e' espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva