Art. 219 c.c.Prova della proprieta' dei beni

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[1]Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali agli utili ovvero che il superstite prelevera' una porzione di essi, non e' considerato come una liberalita' soggetta alle regole delle donazioni.

[2]Non puo' tuttavia stipularsi che uno dei coniugi deve contribuire nel passivo per una parte maggiore di quella che egli fosse per avere nell'attivo della comunione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art219 · fonte su Normattiva