Art. 219 c.c. — Prova della proprieta' dei beni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
[1]Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali agli utili ovvero che il superstite prelevera' una porzione di essi, non e' considerato come una liberalita' soggetta alle regole delle donazioni.
[2]Non puo' tuttavia stipularsi che uno dei coniugi deve contribuire nel passivo per una parte maggiore di quella che egli fosse per avere nell'attivo della comunione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva