I fatti soggetti ad iscrizione sono quelli di volta in volta previsti dalla legge (art. 2188); e l'iscrizione ha normalmente efficacia dichiarativa. Eccezionalmente, e solo in quanto la legge espressamente lo dichiari, come avviene ad es. per la costituzione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, l'iscrizione ha efficacia costitutiva. Normalmente l'iscrizione di un fatto nel registro delle imprese crea la presunzione iuris et de jure che il fatto sia noto a tutti, di modo che i terzi non possano opporre la ignoranza del fatto stesso. Accanto a questa efficacia positiva della pubblicità, è stata riconosciuta anche un'efficacia negativa, per cui la non iscrizione di un fatto soggetto ad iscrizione crea la presunzione che questo fatto sia ignoto ai terzi. Mentre tuttavia, avvenuta l'iscrizione, non è possibile vincere la presunzione di conoscenza che da essa deriva, nel caso di mancata iscrizione la presunzione dell'ignoranza da parte del terzo del fatto non iscritto può essere vinta attraverso la dimostrazione che il terzo abbia avuto conoscenza del fatto non iscritto in altro modo (art. 2193). L'efficacia negativa della pubblicità è riconosciuta a tutela del terzo di buona fede, e pertanto si esplica in quanto l'ignoranza del terzo sia effettiva. Si ammette cioè la possibilità di una pubblicità di fatto in sostituzione della pubblicità legale, naturalmente con effetti più limitati. È ovvio peraltro che la pubblicità di fatto può sostituire la pubblicità legale solo in quanto questa abbia carattere dichiarativo, non anche quando abbia carattere costitutivo. Per il caso di inosservanza dell'obbligo d'iscrizione, il codice stabilisce la pena dell'ammenda da lire cento a lire cinquemila (art. 2194).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 903
Negli articoli 2195, 2200, 2201 e 2202 sono specificate le categorie di imprese che sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Il principio fondamentale fissato nell'art. 2195 è che l'obbligo dell'iscrizione incombe agli imprenditori che esercitano un'attività industriale, un'attività di intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività bancaria o assicurativa o un'attività ausiliaria di quelle già elencate. L'obbligo dell'iscrizione compete cioè sostanzialmente a quella categoria di imprenditori che nel sistema del codice di commercio venivano designati come commercianti, tenuto presente che l'esercizio professionale di atti di commercio nel senso del codice di commercio implicava naturalmente l'esercizio di un'attività economica organizzata e cioè l'esercizio di un'impresa nel senso del nuovo codice (art. 2082). In questo senso lo stesso art. 2195 fa espressamente risultare che, nel sistema del nuovo codice, l'espressione «impresa commerciale» significa impresa esercitante una delle attività indicate nell'art. 2195 (attività commerciale) e dichiara pertanto applicabili a tutte le categorie di imprese elencate nell'art. 2195 le disposizioni di legge che fanno riferimento alle imprese commerciali. Il nuovo codice non scende ad un'elencazione minuziosa delle singole attività commerciali come faceva l'art. 3 del codice di commercio, ma pone, tenendo conto della elaborazione dottrinale, categorie generali ampie e comprensive. Tuttavia le attività previste nell'art. 2195 sono tali da abbracciare gli atti previsti nell'art. 3 del codice di commercio, salvo naturalmente quelli che non possono dar luogo a un'impresa professionale. Nell'attività industriale ricadono le imprese di somministrazione (art. 3, n. 6), le imprese di fabbriche o di costruzioni (art. 3, n. 7), le imprese di manifattura (art. 3, n. 8), le imprese editrici, tipografiche e librarie (art. 3, n. 10), le imprese di spettacoli pubblici (art. 3, n. 9); nelle attività intermediarie le categorie di atti previste nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 3; nelle attività di trasporto le categorie di atti previste nell'art. 3 ai nn. 13, 16, 18; all'attività bancaria corrispondono nel codice di commercio le operazioni di banca (art. 3, n. 11) e all'attività assicurativa le assicurazioni contro i rischi della navigazione (art. 3, n. 19), contro i danni e sulla vita (art. 3, n. 20). Accanto a queste attività il nuovo codice pone la categoria delle attività aventi, rispetto alle precedenti, carattere ausiliario, le quali pure, se esercitate ad impresa, danno luogo a un'impresa commerciale. Si considerano pertanto commerciali, nel senso del nuovo codice, le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari (art. 3, n. 21), la professione della mediazione (art. 3, n. 22) se esercitata ad impresa; le imprese di deposito nei magazzini generali (art. 3, n. 24), tenuto naturalmente presente che l'ausiliarietà rispetto alle attività precedentemente indicate va stabilita con riferimento alla natura e alla funzione prevalente dell'impresa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 904
Al principio base fissato nell'art. 2195 due deroghe vengono apportate dai successivi articoli 2200 e 2201 per ciò che riguarda le imprese sociali e gli enti pubblici. Per le imprese sociali l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese consegue alla costituzione della società secondo un determinato tipo (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative) e ciò a prescindere dal fatto che si eserciti una delle attività indicate nell'art. 2195. Si estende cioè l'obbligo dell'iscrizione anche ad imprese che non vi sarebbero tenute a norma dell'art. 2195, e ciò in considerazione del fatto che la pubblicità costituisce per i tipi di società sopra indicati un elemento caratteristico e che pertanto deve esistere ogni volta che si adotti quel determinato tipo. Ma il punto di contatto con l'art. 2195 permane, in quanto i tipi di società sopra specificati, mentre sono obbligatori per l'esercizio collettivo di un'impresa commerciale, sono puramente facoltativi per l'esercizio delle imprese che hanno per oggetto un'attività diversa. Rispetto agli enti pubblici, la deroga si esplica in senso inverso: si pone una limitazione all'applicazione del principio posto nell'art. 2195, in quanto l'obbligo dell'iscrizione dell'ente pubblico non consegue al solo fatto dell'esercizio di un'impresa commerciale, ma presuppone che tale esercizio costituisca l'oggetto esclusivo o principale dell'ente pubblico. Si è voluto cioè sancire l'obbligo dell'iscrizione per quegli enti pubblici il cui scopo istituzionale esclusivo o prevalente consiste nello svolgimento di un'attività commerciale (art. 2195), mentre l'obbligo è escluso per quegli enti pubblici rispetto ai quali l'esercizio di un'attività commerciale costituisce un fatto accessorio o occasionale (art. 2201). Un'altra deroga generale è stabilita dall'art. 2202, che esclude espressamente l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese per i piccoli imprenditori, e cioè particolarmente per gli artigiani e per i piccoli commercianti, come si è già precedentemente osservato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 905