Art. 2195 c.c.Imprenditori soggetti a registrazione

[1]Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • 1)un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • 2)un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
  • 3)un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • 4)un'attivita' bancaria o assicurativa;
  • 5)altre attivita' ausiliarie delle precedenti.

[2]Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2195 · fonte su Normattiva