Art. 2215 c.c. — Modalita' di tenuta delle scritture contabili
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[1]Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
[2]L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 ottobre 2001 · versione 0 su Normattiva