Art. 2215 c.c.Modalita' di tenuta delle scritture contabili

[1]((I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

[2]Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione)).

Testo vigente dal 25 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 165 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2215 · fonte su Normattiva