Art. 2227 c.c.
Recesso unilaterale dal contratto
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva