Art. 2230 c.c.
Prestazione d'opera intellettuale
[1]Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
[2]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva