Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.).
Cass. civ. n. 3225/2026Sez. 2Rv. 676968-01
Riguarda ancheart. 20 Codice di procedura civileart. 409 Codice di procedura civileart. 413 Codice di procedura civile
Precedenti: 658729-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità del commercialista - Oneri di allegazione e prova - Tempestiva allegazione del cliente dell’omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione dei redditi - Dubbio interpretativo sull’obbligo dell’indicazione - Successiva allegazione dell’omessa informazione circa la controvertibilità di tale obbligo - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Soggezione alle preclusioni assertive - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.
Cass. civ. n. 1365/2026Sez. 3Rv. 677702-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 654093-01
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO Medico dipendente di struttura sanitaria - Spese legali sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento. · PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI In genere.
Il medico dipendente di una struttura sanitaria non ha diritto al rimborso, da parte della stessa, delle spese sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale, stante l'inapplicabilità - neppure in via analogica - al prestatore d'opera di quanto previsto dall'art. 1720 c.c. per il mandatario, trattandosi di spese che, pur trovando occasione nel rapporto di prestazione professionale, non sono strumentali all'adempimento della prestazione.
Cass. civ. n. 25287/2025Sez. 3Rv. 676416-01
Riguarda ancheart. 1720 Codice civile
Precedenti: 621902-01, 652473-01, 489167-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Lesione del diritto all'informazione sanitaria - Omessa sottoscrizione dei sanitari del modulo di consenso informato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a 231 <!-- pag. 232 --> chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Cass. civ. n. 21845/2025Sez. 3Rv. 675533-01
Riguarda ancheart. 1 Legge sul biotestamentoart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 669458-01, 655489-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
Cass. civ. n. 16987/2025Sez. 3Rv. 675114-01
Riguarda ancheart. 1655 Codice civile
Precedenti: 657092-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore generale di un'azienda sanitaria - Decadenza dall'incarico ex art. 3-bis, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modif., applicabile ratione temporis - Inadempimento - Criterio di apprezzamento - Mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali - Automatismo - Esclusione - Diligenza professionale - Valutazione - Necessità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA In genere.
Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Cass. civ. n. 127/2025Sez. LRv. 673438-01
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 502/1992art. 1 legge 190/2014art. 1176 Codice civileart. 1453 Codice civile
Precedenti: 576059-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).