Art. 2236 c.c.
Responsabilita' del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva