Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Diligenza professionale - Criteri di valutazione - Contesto normativo vigente al momento della prestazione - Successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
La responsabilità professionale dell'avvocato dev'essere accertata sulla base delle regole e degli orientamenti interpretativi vigenti al momento della prestazione, non incidendo sulla valutazione della diligenza del difensore la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il processo cui la condotta professionale è correlata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'avvocato per non avere proceduto a rituale notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso amministrativo, sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 4, c.p.a., in virtù del quale il giudice amministrativo aveva escluso potesse disporsi la rinnovazione della notificazione nulla, per non essere ascrivibile il relativo esito negativo a causa non imputabile al notificante).
Cass. civ. n. 3671/2026Sez. 3Rv. 677810-01
Riguarda ancheart. 136 Costituzioneart. 30 legge cost. 87/1953art. 1176 Codice civileart. 40 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 674429-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi - Obbligo di diligenza - Contenuto - Deduzioni fiscali - Verifica dell'esecuzione degli adempimenti presupposti - Necessità. 80 <!-- pag. 81 --> Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., a controllare che sussistano i presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati e, laddove gli venga richiesto di portare in deduzione determinate spese, a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a tal fine.
Cass. civ. n. 3215/2026Sez. 3Rv. 677827-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1176 Codice civile
Precedenti: 674292-01, 672455-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Procedure concorsuali - Prestazioni dell'avvocato nel concordato preventivo - Svolgimento dell'incarico - Competenze necessarie ed adeguate all'opera - Necessità - Contenuto - Fondamento. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
In tema di procedure concorsuali, l'avvocato, che svolge la sua prestazione in una procedura di concordato preventivo, deve adempiere l'incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all'opera per affrontare anche questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., insite all'interno di una procedura concorsuale che, inevitabilmente, involge anche problematiche di natura contabile e fiscale.
Cass. civ. n. 2664/2026Sez. 1Rv. 677287-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civile
Precedenti: 675878-02
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita di immobile privo di abitabilità - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di destinazione d'uso. · VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di 79 <!-- pag. 80 --> abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).
Cass. civ. n. 1603/2026Sez. 3Rv. 677549-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)
Precedenti: 623038-01, 654929-01, 664244-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio di merito - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Valutazione fondata su un presupposto manifestamente errato - Sindacabilità - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra l'inadempimento dell'avvocato - consistito nell'omessa presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione dei giudizi amministrativi proposti avverso un'ordinanza di demolizione di un fabbricato - e il danno, rappresentato dalla demolizione stessa, in ragione del giudizio prognostico negativo circa l'esito dei ricorsi amministrativi, stante la violazione di un divieto assoluto di edificazione imposto dalla legislazione regionale vigente, non essendo il ragionamento giuridico censurato connotato in termini di manifesta e irriducibile abnormità).
Cass. civ. n. 32000/2025Sez. 3Rv. 677093-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 672565-01, 648593-01, 658305-01
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ex art. 591-bis c.p.c. - Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del professionista delegato - Presupposti soggettivi - Colpa lieve da imperizia - Esclusione.
In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Cass. civ. n. 31423/2025Sez. 3Rv. 677208-02
Riguarda ancheart. 591 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civileart. 1176 Codice civileart. 64 Codice di procedura civile
Precedenti: 672454-01, 670099-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obblighi di diligenza e perizia - Finalità - Conseguenze - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - Considerazione - Necessità. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, quest'ultimo è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente, in quanto più adeguata al raggiungimento del risultato perseguito e più idonea in relazione alla situazione soggettiva da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il professionista, ancorché non ne condivida la soluzione, non è esentato dal tenerne conto nell'adozione della linea difensiva, onde scongiurare conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione di tale orientamento ermeneutico.
Cass. civ. n. 28406/2025Sez. 3Rv. 676573-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 630405-01, 668599-01
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Art. 2, comma 3, lett. b, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015) - Negligenza inescusabile - Nozione - Differenza dalla colpa grave - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 2, comma 3, lett. b, della l. n. 117 del 1988 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015), nel considerare il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, attribuisce rilevanza all'errore di tipo "revocatorio" - consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti - che sia conseguenza di una negligenza inescusabile, ovvero di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c., essendo richiesto che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda, idonee a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del magistrato, con la conseguenza che non è riconducibile a tale fattispecie il caso in cui il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità di magistrati del Consiglio di Stato in relazione all'impugnativa di ordinanze contingibili e urgenti, non ravvisando negligenza inescusabile nella affermata ricorrenza del pericolo per l'incolumità pubblica, trattandosi di circostanza fattuale controversa e oggetto di valutazione). 200 <!-- pag. 201 -->
Cass. civ. n. 19865/2025Sez. 3Rv. 675880-01
Riguarda ancheart. 2 legge 117/1988
Precedenti: 530944-01, 640310-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI Concordato preventivo - Divieto di eseguire atti di pagamento di debiti concorsuali - Omessa informazione al debitore - Errore professionale dell’avvocato - Diritto al compenso - Esclusione. · FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE In genere.
In materia di concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.
Cass. civ. n. 18020/2025Sez. 1Rv. 675224-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civile
Precedenti: 669667-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obbligazioni dell'avvocato - Violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Inadempimento contrattuale - Responsabilità per colpa lieve - 47 <!-- pag. 48 --> Sussistenza - Limiti - Diritto della parte di rifiutare il compenso per la prestazione professionale ex art. 1460 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.
Cass. civ. n. 15526/2025Sez. 2Rv. 675813-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1460 Codice civile
Precedenti: 669667-01, 625387-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Onere di informazione del paziente - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'esaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore).
Cass. civ. n. 10189/2025Sez. 3Rv. 674635-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 668112-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).