Art. 2259 c.c.
Revoca della facolta' di amministrare
[1]La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
[2]L'amministratore nominato con atto separato e' revocabile secondo le norme sul mandato.
[3]La revoca per giusta causa puo' in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva