Art. 2259 c.c.Revoca della facolta' di amministrare

[1]La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

[2]L'amministratore nominato con atto separato e' revocabile secondo le norme sul mandato.

[3]La revoca per giusta causa puo' in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2259 · fonte su Normattiva