Art. 2263 c.c. — Ripartizione dei guadagni e delle perdite
[1]Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non e' determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
[2]La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non e' determinata dal contratto, e' fissata dal giudice secondo equita'.
[3]Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva