Art. 227 c.c.

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[1]Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.

[2]Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facolta' di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto e' stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredita' o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art227 · fonte su Normattiva