Art. 2292 c.c.
Ragione sociale
[1]La societa' in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto sociale.
[2]La societa' puo' conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva