La società in nome collettivo conserva nel nuovo codice immutati i caratteri essenziali, che le sono stati impressi dalla lunga tradizione: organizzazione su base personale, responsabilità illimitata e solidale dei soci. La sua disciplina rimane pertanto nelle linee essenziali quella già posta nel codice di commercio, e le innovazioni si limitano alla risoluzione di problemi particolari che sorgevano di fronte al codice abrogato. Unica differenza fondamentale, rispetto all'interpretazione dominante del codice di commercio, è quella che nel sistema del nuovo codice non è riconosciuta alla società in nome collettivo la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale. Come già è stato rilevato, dal punto di vista strutturale la società in nome collettivo non si differenzia dalla società semplice: e ciò spiega come alla disciplina della società semplice si faccia richiamo per quanto non sia espressamente regolato (art. 2293). Esistono tuttavia degli elementi differenziatori che è necessario porre in luce. Dal punto di vista formale, la costituzione della società in nome collettivo è sottoposta all'osservanza di formalità che culminano nella iscrizione nel registro delle imprese (articoli 2295 e 2296): alla pubblicità dell'atto costitutivo corrisponde la pubblicità delle sue modificazioni (articoli 2300, 2306 e 2307), degli atti che conferiscono o limitano i poteri di rappresentanza (art. 2298), della creazione di sedi secondarie (art. 2299), della nomina dei liquidatori (art. 2309), della estinzione della società (art. 2312). La pubblicità ha tuttavia un'efficacia puramente dichiarativa e ad essa sono connessi quegli effetti negativi e positivi che derivano dall'iscrizione nel registro delle imprese, e che sono esplicitamente affermati per ciò che riguarda la mancata iscrizione dell'atto costitutivo nell'art. 2297, per ciò che riguarda le limitazioni della rappresentanza nell'art. 2298, per ciò che riguarda la modificazione dell'atto costitutivo nell'art. 2300, per ciò che riguarda la nomina dei liquidatori nell'art. 2310. Solo per ciò che riguarda la riduzione del capitale e la proroga della società l'iscrizione nel registro delle imprese assume un significato diverso, in quanto da tale fatto si fa dipendere il decorso del termine per l'opposizione concessa ai creditori sociali o, rispettivamente, a quelli particolari del socio (articoli 2306 e 2307). Dal punto di vista sostanziale, la società in nome collettivo si differenzia dalla società semplice, in quanto non è consentito ai soci limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali (art. 2291); in quanto nei confronti dei soci è espressamente sancito il divieto di concorrenza (art. 2301); in quanto ancora l'autonomia patrimoniale, pure in difetto della personalità giuridica, è riconosciuta in maniera più netta, affermandosi l'obbligo dei creditori sociali di escutere il patrimonio della società prima di agire nei confronti dei singoli soci (art. 2304), ed escludendosi il diritto del creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota (art. 2305). Altre differenze sono connesse al diverso campo di applicazione che è proprio dei due tipi di società: essendo infatti la società in nome collettivo una forma tipica di esercizio collettivo di un'attività commerciale, la partecipazione di un incapace alla società viene subordinata alle autorizzazioni previste negli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 (art. 2294); si impone la tenuta delle scritture contabili (art. 2302) e la conservazione delle medesime per il periodo di dieci anni (art. 2312); si dispone lo scioglimento della società per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge (liquidazione coatta amministrativa) e in conseguenza della dichiarazione di fallimento, dichiarazione quest'ultima che, per il principio affermato dall'art. 2221, non può aversi se la società ha per oggetto un'attività non commerciale (art. 2308).