Art. 2309 c.c.
Pubblicazione della nomina dei liquidatori
[1]La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro ((trenta giorni)) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).
Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva