Art. 2309 c.c.Pubblicazione della nomina dei liquidatori

[1]La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro ((trenta giorni)) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2309 · fonte su Normattiva