Le innovazioni introdotte nella regolamentazione riguardano: a) la possibilità di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, subordinatamente al consenso degli aventi diritto (art. 2292); b) la limitazione delle conseguenze dell'inosservanza delle formalità prescritte per la costituzione della società a quelle che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità, eliminandosi il diritto del socio di chiedere lo scioglimento della società, e unicamente riconoscendosi nei confronti dei terzi quella minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice (art. 2297); c) il riconoscimento della semplice efficacia dichiarativa alla pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo, con la conseguenza dell'opponibilità ai terzi delle modificazioni non pubblicate quando essi le conoscessero (art. 2300); d) l'espresso divieto di addivenire a ripartizione di somme fra i soci, che non corrispondano a utili realmente conseguiti, e di addivenire a ripartizione di utili quando siansi verificate nei precedenti esercizi perdite del capitale sociale e questo non sia stato reintegrato o ridotto (art. 2303); e) l'ammissione della proroga tacita della società, con espresso riconoscimento del diritto del socio di recedere dal contratto e del diritto del creditore particolare di chiedere la liquidazione della quota (art. 2307); f) l'obbligo dei liquidatori di chiedere la cancellazione della società quando sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, e il diritto dei creditori sociali rimasti insoddisfatti di agire nei confronti dei soci, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dovuto a loro colpa (art. 2312). Per il resto la disciplina è conforme a quella contenuta nel codice di commercio. DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 939
Anche la disciplina della società in accomandita semplice è mantenuta sulle basi tradizionali. Le innovazioni introdotte sono quelle già accennate per la società in nome collettivo, la cui disciplina si applica in quanto compatibile con la specialità del tipo (art. 2315). Anche alla società in accomandita semplice non è riconosciuta la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale; anche per la società in accomandita semplice è ammessa la conservazione nella ragione sociale del nome del socio receduto o defunto (art. 2314); anche per questo tipo di società l'inosservanza delle formalità non importa il diritto dei soci di sciogliersi dalla società, ma unicamente le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità e la minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice. Una particolare norma chiarificatrice regola, per le società non iscritte, la responsabilità degli accomandanti (art. 2317). Per il resto le modificazioni apportate dal nuovo codice hanno valore di integrazione e di chiarimento. Così in ordine alla comprensione del nome dell'accomandante nella ragione sociale, si è precisato che la responsabilità illimitata e solidale con gli accomandatari sorge solo in quanto l'accomandante abbia consentito a tale comprensione (art. 2314); così in ordine alla nomina e alla revoca degli amministratori, si è richiesto il consenso degli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti (art. 2319); così in ordine ai poteri degli accomandanti, pur riaffermandosi il divieto di immistione nell'amministrazione, si è precisato essere consentito all'accomandante di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, nel caso che sia previsto dall'atto costitutivo, di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e di compiere atti di ispezione e sorveglianza (art. 2320); così ancora, in ordine al trasferimento della quota del socio accomandante, è ammessa espressamente la trasmissibilità per causa di morte, mentre il trasferimento per atto tra vivi è subordinato al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322); così infine si è espressamente posta come causa di scioglimento della società il venir meno della categoria dei soci accomandanti o accomandatari, nel caso in cui, nel termine di sei mesi, non venga sostituito il socio venuto meno (art. 2323). In sede di coordinamento si è poi precisato, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2468 per le accomandite per azioni, che, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il detto periodo di sei mesi gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, stabilendosi che questo amministratore non assume la qualità di accomandatario (art. 2323, secondo comma). Le altre norme riproducono quelle già contenute nel codice di commercio. DELLA SOCIETÀ PER AZIONI. Direttive generali della riforma.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 940
Dei nove capi di cui si compone il libro dedicato alle società era questo quello sul quale più si appuntava l'attesa della dottrina e della pratica. La società per azioni, impropriamente designata come anonima dal codice di commercio su imitazione del codice francese, aveva offerto negli ultimi decenni in Italia e all'estero un campo particolarmente fertile ed ampio ad osservazioni e critiche, che dovevano essere attentamente vagliate. Tale vaglio fu compiuto con realistico spirito fascista e con stretta aderenza ai principi dell'ordine corporativo, sui quali la riforma del codice, e particolarmente del presente libro, è impostata. L'ampio esame pregiudiziale a cui fu sottoposta la questione dell'opportunità di mantenere nel nuovo codice il tipo della società per azioni si è concluso senza disaccordi in senso pienamente affermativo. Nè poteva essere altrimenti se si considera la fondamentale funzione che a questo tipo di società è assegnato nella moderna economia. I capitali e le riserve iscritte in bilancio delle società per azioni attualmente esistenti in Italia rappresentano un investimento complessivo di circa settanta miliardi. Storicamente la società per azioni non è affatto legata al sistema dell'economia liberale. Essa trae origine da istituti che risalgono agli inizi della civiltà moderna (fine del secolo XVI e inizi del XVII) e muove da una felice intuizione giuridica ed economica che reca inconfondibile il segno della genialità italiana. Politicamente ed economicamente, la società per azioni costituisce uno dei capisaldi insostituibili della economia organizzata del nostro secolo. Essa è infatti lo strumento tipico che permette la raccolta e la mobilitazione di notevoli masse di risparmio popolare per l'investimento in imprese, per le quali nessuna privata fortuna sarebbe sufficiente o nelle quali il singolo non avrebbe l'ardire di cimentarsi, in relazione all'eventualità che il proprio patrimonio si impegni oltre la durata della vita umana. La società per azioni rende possibile questo risultato, offrendo al socio il duplice vantaggio di limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali alla somma conferita e di potere, con l'alienazione del titolo che rappresenta la sua partecipazione, realizzare in qualsiasi momento il suo investimento senza che per ciò venga alterata la consistenza del patrimonio sociale. Nè la facilità con la quale possono mutare i soci in questo tipo di società giustifica la critica che si è mossa, parlando di una dannosa disintegrazione fra capitale ed impresa. L'elemento personale che si perde nel capitale si afferma vigorosamente nella direzione e nell'organizzazione dell'impresa, la quale rimane pur sempre la creazione della genialità e del lavoro dei suoi capi e dei loro collaboratori. La società per azioni da questo punto di vista è stata e rimane una delle più feconde palestre formatrici di uomini e di capi di impresa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 941