Art. 2316 c.c. — Atto costitutivo
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2319 — Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino…
Art. 2455 — Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari. I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societa' per azioni.…
Art. 2460 — Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.…
Art. 2314 — Ragione sociale
La societa' agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292. L'accomandante, il quale consente che il suo nome …
Art. 2453 — Denominazione sociale
La denominazione della societa' e' costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita per azioni.…
Art. 2323 — Cause di scioglimento
… si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreche' nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che e' venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Anche la disciplina della società in accomandita semplice è mantenuta sulle basi tradizionali. Le innovazioni introdotte sono quelle già accennate per la società in nome collettivo, la cui disciplina si applica in quanto compatibile con la specialità del tipo (art. 2315). Anche alla società in accomandita semplice non è riconosciuta la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale; anche per la società in accomandita semplice è ammessa la conservazione nella ragione sociale del nome del socio receduto o defunto (art. 2314); anche per questo tipo di società l'inosservanza delle formalità non importa il diritto dei soci di sciogliersi dalla società, ma unicamente le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità e la minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice. Una particolare norma chiarificatrice regola, per le società non iscritte, la responsabilità degli accomandanti (art. 2317). Per il resto le modificazioni apportate dal nuovo codice hanno valore di integrazione e di chiarimento. Così in ordine alla comprensione del nome dell'accomandante nella ragione sociale, si è precisato che la responsabilità illimitata e solidale con gli accomandatari sorge solo in quanto l'accomandante abbia consentito a tale comprensione (art. 2314); così in ordine alla nomina e alla revoca degli amministratori, si è richiesto il consenso degli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti (art. 2319); così in ordine ai poteri degli accomandanti, pur riaffermandosi il divieto di immistione nell'amministrazione, si è precisato essere consentito all'accomandante di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, nel caso che sia previsto dall'atto costitutivo, di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e di compiere atti di ispezione e sorveglianza (art. 2320); così ancora, in ordine al trasferimento della quota del socio accomandante, è ammessa espressamente la trasmissibilità per causa di morte, mentre il trasferimento per atto tra vivi è subordinato al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322); così infine si è espressamente posta come causa di scioglimento della società il venir meno della categoria dei soci accomandanti o accomandatari, nel caso in cui, nel termine di sei mesi, non venga sostituito il socio venuto meno (art. 2323). In sede di coordinamento si è poi precisato, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2468 per le accomandite per azioni, che, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il detto periodo di sei mesi gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, stabilendosi che questo amministratore non assume la qualità di accomandatario (art. 2323, secondo comma). Le altre norme riproducono quelle già contenute nel codice di commercio. DELLA SOCIETÀ PER AZIONI. Direttive generali della riforma.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 940
Dei nove capi di cui si compone il libro dedicato alle società era questo quello sul quale più si appuntava l'attesa della dottrina e della pratica. La società per azioni, impropriamente designata come anonima dal codice di commercio su imitazione del codice francese, aveva offerto negli ultimi decenni in Italia e all'estero un campo particolarmente fertile ed ampio ad osservazioni e critiche, che dovevano essere attentamente vagliate. Tale vaglio fu compiuto con realistico spirito fascista e con stretta aderenza ai principi dell'ordine corporativo, sui quali la riforma del codice, e particolarmente del presente libro, è impostata. L'ampio esame pregiudiziale a cui fu sottoposta la questione dell'opportunità di mantenere nel nuovo codice il tipo della società per azioni si è concluso senza disaccordi in senso pienamente affermativo. Nè poteva essere altrimenti se si considera la fondamentale funzione che a questo tipo di società è assegnato nella moderna economia. I capitali e le riserve iscritte in bilancio delle società per azioni attualmente esistenti in Italia rappresentano un investimento complessivo di circa settanta miliardi. Storicamente la società per azioni non è affatto legata al sistema dell'economia liberale. Essa trae origine da istituti che risalgono agli inizi della civiltà moderna (fine del secolo XVI e inizi del XVII) e muove da una felice intuizione giuridica ed economica che reca inconfondibile il segno della genialità italiana. Politicamente ed economicamente, la società per azioni costituisce uno dei capisaldi insostituibili della economia organizzata del nostro secolo. Essa è infatti lo strumento tipico che permette la raccolta e la mobilitazione di notevoli masse di risparmio popolare per l'investimento in imprese, per le quali nessuna privata fortuna sarebbe sufficiente o nelle quali il singolo non avrebbe l'ardire di cimentarsi, in relazione all'eventualità che il proprio patrimonio si impegni oltre la durata della vita umana. La società per azioni rende possibile questo risultato, offrendo al socio il duplice vantaggio di limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali alla somma conferita e di potere, con l'alienazione del titolo che rappresenta la sua partecipazione, realizzare in qualsiasi momento il suo investimento senza che per ciò venga alterata la consistenza del patrimonio sociale. Nè la facilità con la quale possono mutare i soci in questo tipo di società giustifica la critica che si è mossa, parlando di una dannosa disintegrazione fra capitale ed impresa. L'elemento personale che si perde nel capitale si afferma vigorosamente nella direzione e nell'organizzazione dell'impresa, la quale rimane pur sempre la creazione della genialità e del lavoro dei suoi capi e dei loro collaboratori. La società per azioni da questo punto di vista è stata e rimane una delle più feconde palestre formatrici di uomini e di capi di impresa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 941
Superato per le accennate considerazioni ogni dubbio pregiudiziale sull'opportunità di codificare la società per azioni, occorreva peraltro impedire le deviazioni dell'istituto, che, nel mito del liberalismo, la regolamentazione data dal codice di commercio consentiva e che l'esperienza di un cinquantennio aveva denunciato. La società per azioni doveva a tal fine essere disciplinata in modo da rispondere effettivamente ed esclusivamente ai compiti che le spettano nella moderna economia; ma doveva contemporaneamente essere posta al riparo da certi fenomeni degenerativi, che hanno gettato dei cunei d'ombra sull'istituto. Il problema pregiudiziale che si poneva sotto questo profilo era quello di stabilire un capitale minimo per la costituzione di questo tipo di società, come è stabilito da tutte le più moderne legislazioni. Per le sue origini e per la sua struttura la società per azioni infatti non è forma adatta per le imprese di più modeste proporzioni, e il moltiplicarsi delle piccole anonime è un fenomeno di deviazione dell'istituto dai suoi scopi naturali. La determinazione del limite costituiva però un problema delicato, perchè occorreva trovare il giusto punto in relazione alla concreta situazione economica del nostro Paese, che è fondata più sulle medie che sulle grandi imprese. Occorreva in particolare tener presente che la quasi totalità delle più fiorenti imprese italiane è sorta con capitali modesti in cui i fondatori arrischiarono dapprima somme limitate, aumentando quindi i loro apporti e sollecitandone dei nuovi, quando si manifestarono i segni della prospera fortuna dell'impresa. Indice questo di una economia formata in prevalenza di modesti risparmi, ma pur anche indice di una avvedutezza che costituisce un titolo di onore per il nostro Paese, fondamentalmente alieno dalle grandi avventure finanziarie quanto è tenace nella costruzione progressiva e meditata dei solidi strumenti della sua produzione e della sua fortuna. Per queste considerazioni il nuovo codice stabilisce il limite minimo del capitale nella cifra di un milione di lire (art. 2327). Il significato di questo limite risulta dai dati statistici, da cui si rileva che su 25.471 società anonime attualmente esistenti ben 20.669 hanno un capitale inferiore alla detta cifra. Per le imprese con capitale inferiore a un milione di lire, che intendano ugualmente beneficiare dell'istituto della responsabilità limitata dei soci, resta però aperto il nuovo tipo della società a responsabilità limitata che esclude la circolazione di titoli.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 942
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2316 · fonte su Normattiva