Art. 2314 c.c.
Ragione sociale
[1]La societa' agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292.
[2]L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva