Art. 2332 c.c.
Nullita' della societa'
[1]Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
- 1)mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2)illiceita' dell'oggetto sociale;
- 3)mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
[2]La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
[3]I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
[4]La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
[5]La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata e di tale eliminazione e' stata data pubblicita' con iscrizione nel registro delle imprese.
[6]Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita' deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva