Art. 2340 c.c. — Limiti dei benefici riservati ai promotori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
[2]Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva