Art. 2340 c.c.Limiti dei benefici riservati ai promotori

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[1]I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

[2]Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2340 · fonte su Normattiva