Art. 2348 c.c. — Categorie di azioni
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[1]Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
[2]Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva