Art. 2350 c.c. — Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
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Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva