Art. 2350 c.c. — Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
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[1]Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
[2]Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la societa' puo' emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attivita' sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalita' di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonche' l'eventuali condizioni e modalita' di conversione in azioni di altra categoria.
[3]Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della societa'.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva