Art. 2356 c.c.Responsabilita' in caso di trasferimento di azioni non liberate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.

[2]Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2356 · fonte su Normattiva