Art. 2356 c.c. — Responsabilita' in caso di trasferimento di azioni non liberate
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[1]Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
[2]Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva